Rientrare in Italia da pensionati svizzeri: come organizzare la propria copertura delle spese mediche

Rientrare in Italia da pensionati svizzeri: come organizzare la propria copertura delle spese mediche

Inauguriamo con questo contributo la collaborazione con l’avvocato Andrea Giovanni Pogliani — avvocato di fiducia del Consolato Generale di Svizzera a Milano — che curerà per i nostri lettori i temi giuridici italo-svizzeri: successioni, immobili, pensioni e assistenza medica.

Molti italiani che hanno lavorato in Svizzera e ora sono pensionati AVS/LPP si trovano a dover affrontare una domanda cruciale quando pensano di tornare in Italia: “potrò accedere al Servizio Sanitario Nazionale italiano (SSN) o dovrò continuare a pagare la cassa malati svizzera?”

La risposta è chiara, ma va spiegata con precisione, perché al fondo c’è un principio di diritto che molti non conoscono: con sola pensione svizzera, il pensionato resta obbligato all’assicurazione malattia in Svizzera anche se si trasferisce in Italia. La Svizzera è lo Stato competente, e il diritto svizzero non concede un esonero automatico dall’obbligo LAMal per il semplice fatto di trasferirsi in un Paese UE.

Chi decide dove sei assicurato: la pensione, non la residenza

Il principio di coordinamento tra i sistemi sanitari (Accordo di Libera Circolazione UE/CH + Regolamento CE 883/2004) è molto semplice: lo Stato che paga la pensione è lo Stato competente per l’assistenza sanitaria.

Se una persona riceve una sola pensione svizzera (AVS e/o secondo pilastro) e nessuna pensione italiana, la Svizzera resta lo Stato competente, anche se il pensionato si trasferisce in Italia. Non esiste in questo caso un “diritto di opzione” verso il SSN italiano, come accade per alcuni frontalieri in attività.

Le autorità cantonali e le guide alla LAMal lo dicono esplicitamente: chi beneficia soltanto di una pensione svizzera è assoggettato all’obbligo assicurativo in Svizzera anche se non risiede più in Svizzera. Il pensionato deve quindi continuare a essere iscritto a una cassa malattia svizzera che offra copertura per residenti in UE e pagare il premio.

Il modulo S1: la chiave per l’accesso al SSN italiano

Il sistema di coordinamento ha previsto un meccanismo di raccordo: il modulo S1. La Svizzera (tramite Istituzione comune LAMal o cassa malati) rilascia al pensionato il modulo S1. Il pensionato presenta l’S1 alla ASL competente in Italia e viene iscritto al SSN come un assicurato locale, con una tessera sanitaria italiana. Le cure in Italia sono erogate dal SSN (medico di base, specialistica, ospedali, ecc.), alle stesse condizioni dei residenti, e i costi sono rimborsati dalla Svizzera all’Italia.

In questo modello, il pensionato non paga un secondo premio: il premio LAMal è quello che grava sul suo reddito, mentre in Italia l’accesso è garantito tramite S1 senza oneri aggiuntivi specifici.

Non tutte le casse offrono prodotti per residenti UE, e i premi variano sensibilmente; è possibile richiedere un elenco ufficiale (priminfo@bag.admin.ch) delle casse abilitate a coprire i residenti in Italia e dei relativi premi. Nella pratica, il percorso “ortodosso” che la Svizzera considera obbligatorio è:

  • scegliere una cassa svizzera che offre un prodotto LAMal per residenti in Italia;
  • assicurarsi (o restare assicurati) presso quella cassa;
  • richiedere alla cassa il modulo S1.

Se hai anche una pensione italiana, il diritto cambia

La situazione è però completamente diversa se il pensionato è titolare anche di una pensione italiana, anche modesta.

In questo caso, il pensionato trasferito ha diritto all’assistenza sanitaria gratuita in Italia tramite il SSN, perché l’Italia è lo Stato che paga una parte della pensione e quindi è Stato competente per l’assistenza.

In tal caso, il pensionato deve però comunicare alla Istituzione comune LAMal di voler esercitare l’opzione per la sanità italiana entro tre mesi dal trasferimento in Italia. Entro questo termine, deve presentare la domanda di esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera, insieme alla conferma dell’iscrizione da parte dell’ente italiano competente e la notificazione di partenza del comune di residenza in Svizzera.

Se la richiesta è riconosciuta valida, la Istituzione comune LAMal rilascia una conferma formale per cui cessa l’obbligo di affiliazione alla cassa malati svizzera. Normalmente, viene richiesta come prova il possesso di una tessera europea di assicurazione malattia (TEAM).

Cosa significa per il pensionato che rientra in Italia

Per un pensionato con sola pensione svizzera che vuole rientrare in Italia:

  • Deve mantenere (o stipulare) una cassa malati svizzera LAMal per residenti UE;
  • Deve chiedere in Svizzera il modulo S1 per registrarsi presso l’ASL italiana come assistito SSN;
  • Non può chiedere l’esenzione da LAMal sulla base dell’iscrizione al SSN italiano.

Per un pensionato che ha anche una pensione italiana (anche piccola), la regola cambia:

  • Ha diritto all’assistenza sanitaria gratuita in Italia tramite SSN;
  • Deve comunicare alla Istituzione comune LAMal di voler esercitare l’opzione per la sanità italiana entro tre mesi dal trasferimento;
  • Se la richiesta è valida, cessa l’obbligo di affiliazione alla cassa malati svizzera.

Il pensionato svizzero che rientra in Italia con sola pensione AVS/LPP non può “mollare” la cassa svizzera, ma può accedere pienamente al SSN tramite S1. La Svizzera è lo Stato competente, e il premio LAMal resta obbligatorio.

Per chi ha anche una pensione italiana (anche piccola), il diritto cambia: ha diritto all’assistenza sanitaria gratuita in Italia tramite SSN e può evitare il premio svizzero, ma deve rispettare il termine di tre mesi per esercitare l’opzione.

Il consiglio è: non rinunciare mai a richiedere il modulo S1 in Svizzera (se avete solo pensione svizzera) o comunicare immediatamente all’Istituzione comune LAMal se avete anche una pensione italiana, perché è l’unico strumento che permette di accedere al SSN italiano senza dover pagare costi aggiuntivi.

Andrea Pogliani

Andrea Giovanni Pogliani è un cittadino svizzero nato e cresciuto a Milano, ove ha conseguito l'abilitazione professionale nel 1992. Esercita la sua professione in Italia in stretto collegamento con l’ordinamento svizzero. E’ avvocato di fiducia del Consolato Generale di Svizzera a Milano. E’ membro della Commissione Arbitrale presso Swiss Chamber, Camera di Commercio Svizzera in Italia. Si occupa di contrattualistica, successioni ereditarie transfrontaliere, tutele e curatele, acquisti e gestione di immobili in Italia, problematiche inerenti le pensioni e l’assistenza medica e, in generale, ogni questione che riguardi il coinvolgimento di interessi o autorità tra i due paesi. E’ stato presidente dell’Associazione Gazzetta Svizzera ed è vicepresidente della Società Svizzera di Milano.

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