
Italia – Svizzera: come calcolare le tasse
Come funziona la tassazione di un cittadino italiano residente in Svizzera, in particolare a Ginevra? E se possiede o meno patrimoni in Italia? È una questione sempre molto dibattuta e spesso mai chiara. Con l’avvocato Sandro Vecchio proviamo a dare qualche risposta e chiarire alcune perplessità.
Ogni persona residente a Ginevra è assoggettata illimitatamente alle imposte sulla totalità dei suoi redditi e del suoi patrimonio. Gli immobili all’estero ed i loro redditi sono imponibili nel paese in cui sono ubicati, ma devono obbligatoriamente essere dichiarati a Ginevra.
I membri delle missioni diplomatiche, delle rappresentanze consolari accreditate presso la Confederazione e delle organizzazioni internazionali con sede in Svizzera sono esonerati dalle imposte.
Il calcolo dei redditi in Svizzera
I redditi imponibili includono, in particolare, tutti i redditi provenienti da un’attività dipendente o indipendente, i redditi della sostanza mobiliare e immobiliare svizzera, le rendite delle assicurazioni sociali (AVS/AI, LPP, ecc.), le plusvalenze immobiliari (le plusvalenze mobiliari cosiddette «private» sono esonerate) nonché gli altri redditi come le somme una tantum o periodiche ottenute a titolo di indennità, gli indennizzi ottenuti alla cessazione di un’attività nonché quelli ottenuti a fronte della rinuncia all’esercizio di un’attività o di un diritto e gli alimenti. I proprietari di beni immobili si vedranno altresì tassare le pigioni incassate o il valore locativo degli oggetti che occupano personalmente.
L’imposta ginevrina sul patrimonio (non ci sono imposte sul patrimonio a livello federale) colpisce tutti i beni mobiliari (conti bancari, azioni, autoveicoli, natanti, gioielli, opere d’arte, ecc.) ovunque si trovino nel mondo. Così come i beni immobiliari situati in Svizzera. I beni immobiliari situati all’estero non sono soggetti all’imposta svizzera, ma l’amministrazione fiscale ne terrà conto per la determinazione dell’aliquota fiscale applicabile agli elementi svizzeri (principio dell’esenzione con progressività). Sulla dichiarazione d’imposta devono quindi figurare anche i beni immobili situati al di fuori del Canton Ginevra o della Svizzera.
I contributi sociali
Le principali deduzioni che possono essere fatte valere sono i contributi sociali (AVS, LPP, ecc.), i premi versati al pilatro 3A (fino a concorrenza di CHF 6’883.- per un dipendente per il 2021), i premi dell’assicurazione malattia e le spese mediche non coperte, gli alimenti versati all’ex coniuge e ai figli, le spese per la cura dei figli nonché certe spese professionali e di formazione, gli interessi sui debiti e, entro certi limiti, le liberalità a favore di istituzioni che perseguono uno scopo di pubblica utilità.

Beni immobiliari in Italia e in Svizzera
I proprietari di immobili potranno parimenti dedurre dal loro reddito gli interessi ipotecari nonché certi investimenti finalizzati al risparmio energetico o alla protezione dell’ambiente e certi lavori di manutenzione e rinnovazione. I debiti chirografari e ipotecari possono essere dedotti dalla sostanza.
Si rammenta che gli stranieri domiciliati a Ginevra che non beneficiano di un permesso di domicilio (C), che non sono sposati con uno Svizzero o una Svizzera o con un titolare di permesso C, che non dispongono di sostanza imponibile e che non conseguono un reddito annuo lordo superiore a CHF 120’000.- sono tassati alla fonte. In questo caso, l’imposta è prelevata dal datore di lavoro sul salario lordo e l’imposta percepita è definitiva se non si realizza nessuna delle fattispecie innanzi menzionate. In caso contrario, l’amministrazione fiscale provvederà a un’ulteriore tassazione ordinaria.
Eredità e non solo
Per quanto concerne le imposte di donazione e di successione, vale la pena di ricordare che tali imposte non sono prelevate né nel Canton Ginevra, né a livello federale se la donazione o la devoluzione viene effettuata tra coniugi o tra eredi in linea retta (ad eccezione degli stranieri soggetti ad imposizione forfettaria).
Beninteso, se gli eredi sono domiciliati in un altro paese o un bene immobile è situato all’estero, un eventuale impatto fiscale dovrà essere esaminato alla luce delle norme interne di tale paese nonché di eventuali convenzioni fiscali, tenendo presente che non esiste una convenzione fiscale tra la Svizzera e l’Italia in materia di donazioni e successioni.
In questa sede, si impone di rammentare un punto importante che è ampiamente ignorato. Nel caso in cui un residente ginevrino chiede di poter beneficiare, al suo pensionamento, di prestazioni complementari, le assicurazioni sociali determinano il diritto a tali prestazioni sulla base dei redditi e della sostanza del richiedente, a prescindere dal luogo d’ubicazione di tali elementi. Pertanto, anche se un bene immobiliare ubicato all’estero non è imponibile in Svizzera, il fatto di non dichiararlo ai servizi delle prestazioni complementari per beneficiare delle rendite costituisce un’infrazione penale che, in caso di condanna, può comportare un’espulsione dal territorio svizzero.
Sandro Vecchio è avvocato a Ginevra. Fondatore dello Studio legale Degni & Vecchio, è specializzato nel consiglio alle imprese e nel contenzioso degli affari. Nato in Svizzera, ha ottenuto una laurea all’Università di Ginevra. Dal 2011 è anche giudice supplente presso il Tribunale amministrativo di Ginevra e presidente della commissione giudiziale interpartitica incaricata della nomina dei magistrati cantonali.
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